Codice Etico

Il presente documento, denominato “Codice Etico” (di seguito anche “Codice”) regola il complesso di diritti e responsabilità che CESF assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

CESF riafferma la congruità del proprio Codice Etico nel perseguimento della propria mission sociale e di tutti gli obiettivi previsti dallo Statuto dell’Ente e dalle sue successive modifiche.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dall’Ente, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell’articolo 2104 codice civile. La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dall’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati all’Ente.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi (più sotto specificati tra i destinatari) che prestano la propria attività in favore dell’Ente e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra il CESF e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto fin qui descritto eventuali violazioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte dell’Ente dai rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile. B

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